Condizioni generali di vendita B2B

Condizioni generali di vendita e consegna di Hauck Retail GmbH

§ 1 Disposizioni generali e ambito di applicazione

(1) Le presenti Condizioni generali di vendita (di seguito denominate "CGV") si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti professionali (di seguito denominati "Acquirente"). Le CGV si applicano pertanto esclusivamente qualora l'Acquirente sia un imprenditore ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile tedesco (BGB).

(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti aventi per oggetto la vendita e/o la consegna di beni mobili (di seguito denominati anche "Merce"), indipendentemente dal fatto che produciamo noi stessi la Merce o la acquistiamo da fornitori (articoli 433 e 651 del BGB). Le CGV, nella versione di volta in volta vigente, si applicano inoltre come accordo quadro ai futuri contratti di vendita e/o consegna di beni mobili conclusi con il medesimo Acquirente, senza che sia necessario richiamarle in ogni singolo caso. In tale circostanza, informeremo tempestivamente l'Acquirente di eventuali modifiche delle nostre CGV.

(3) Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni generali dell'Acquirente divergenti, contrastanti o integrative diventeranno parte integrante del contratto soltanto qualora e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato l'applicazione. Tale requisito di consenso si applica in ogni caso, anche quando effettuiamo la consegna della Merce senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali dell'Acquirente.

(4) Gli accordi individuali conclusi con l'Acquirente nei singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGV. Il contenuto di tali accordi è determinato da un contratto scritto o dalla nostra conferma scritta.

(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni aventi rilevanza giuridica che l'Acquirente deve trasmetterci dopo la conclusione del contratto (ad esempio, fissazione di termini, comunicazioni di difetti, dichiarazioni di recesso dal contratto o richieste di riduzione del prezzo) devono essere effettuate per iscritto per essere valide.

(6) I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge hanno esclusivamente finalità esplicative. Tali disposizioni si applicano pertanto anche in assenza di un espresso richiamo, salvo che siano direttamente modificate o espressamente escluse dalle presenti CGV.

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui mettiamo a disposizione dell'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio disegni, progetti, calcoli, preventivi, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico, sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore.

(2) L'ordine della Merce da parte dell'Acquirente costituisce una proposta contrattuale vincolante.

(3) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad esempio mediante conferma d'ordine) oppure mediante consegna della Merce all'Acquirente.

§ 3 Termini di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente oppure indicato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine. Non garantiamo il rispetto dei termini di consegna, salvo che questi siano stati espressamente garantiti nell'ambito di un contratto con termine essenziale.

(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), avremo il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte. Rimborseremo tempestivamente qualsiasi controprestazione già effettuata dall'Acquirente. Costituisce in particolare un caso di indisponibilità della prestazione la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore, qualora abbiamo concluso un corrispondente contratto di approvvigionamento, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili dell'inadempimento oppure non siamo obbligati a procurarci la Merce nel singolo caso.

(3) Il verificarsi di un ritardo nella consegna da parte nostra è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è tuttavia necessaria una diffida da parte dell'Acquirente.

(4) Restano impregiudicati i diritti dell'Acquirente ai sensi del paragrafo 8 delle presenti CGV e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o dell'adempimento successivo).

§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione e mora nell'accettazione

(1) La consegna avviene franco fabbrica, luogo che costituisce anche il luogo di adempimento, ma con copertura assicurativa. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la Merce verrà spedita a una destinazione diversa (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, abbiamo il diritto di determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare impresa di trasporto, percorso di spedizione e imballaggio).

(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della Merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna. Tuttavia, in caso di vendita con spedizione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della Merce, nonché il rischio di ritardo, passa all'Acquirente già al momento della consegna della Merce allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona o ente incaricato di effettuare la spedizione. Qualora sia stata concordata un'accettazione formale, questa sarà determinante per il trasferimento del rischio. Per il resto, le disposizioni di legge relative ai contratti d'opera si applicano per analogia all'accettazione concordata. La consegna o l'accettazione si considera effettuata anche quando l'Acquirente è in mora nell'accettazione.

(3) Qualora l'Acquirente sia in mora nell'accettazione, ometta un atto di cooperazione oppure la nostra consegna subisca ritardi per altri motivi imputabili all'Acquirente, avremo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da tali circostanze, comprese le spese aggiuntive (ad esempio i costi di magazzinaggio).

§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Salvo diverso accordo nei singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, franco fabbrica, oltre all'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, esclusi imballaggio, trasporto, spese postali, assicurazione, scarico e altre prestazioni accessorie.

(2) In caso di vendita con spedizione (paragrafo 4, comma 1), l'Acquirente sostiene i costi di trasporto dal magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'Acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente. Non ritiriamo gli imballaggi per il trasporto né gli altri imballaggi ai sensi della normativa tedesca sugli imballaggi; questi diventano proprietà dell'Acquirente, ad eccezione dei pallet.

(3) Il prezzo di acquisto è esigibile e deve essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione e dalla consegna. In caso di pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, viene concesso uno sconto del 3% sull'importo netto. Per i nuovi clienti, abbiamo il diritto di richiedere pagamenti anticipati pari all'importo della fattura per i primi due ordini.

(4) Alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato, l'Acquirente è considerato in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto maturano interessi al tasso legale di mora vigente. Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni derivanti dal ritardo. Resta impregiudicato l'articolo 353 del Codice commerciale tedesco (HGB).

(5) Qualora l'Acquirente sia in ritardo di oltre 14 giorni nel pagamento di un importo esigibile derivante da un singolo contratto di fornitura oppure si verifichi un sostanziale peggioramento della sua situazione finanziaria, il Venditore avrà i seguenti diritti nei confronti dell'Acquirente:

• Gli obblighi di pagamento dell'Acquirente derivanti da altri contratti di fornitura in corso diventeranno immediatamente esigibili;

• Il Venditore avrà il diritto di richiedere pagamenti anticipati immediati per tutte le consegne;

• Qualora le consegne non siano ancora state effettuate, l'Acquirente sarà obbligato a effettuare il pagamento anticipato;

• Il Venditore avrà il diritto di sospendere la consegna di ulteriori ordini fino al completo pagamento degli importi dovuti.

(6) L'Acquirente potrà esercitare diritti di compensazione o di ritenzione soltanto nella misura in cui il suo credito sia stato accertato con sentenza definitiva oppure non sia contestato. In caso di difetti della consegna, restano impregiudicati i diritti dell'Acquirente ai sensi del paragrafo 7 delle presenti CGV.

(7) Qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti evidente che il nostro diritto al pagamento del prezzo di acquisto è compromesso dall'insufficiente capacità finanziaria dell'Acquirente (ad esempio a seguito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza), avremo il diritto, conformemente alle disposizioni di legge, di rifiutare la prestazione e, se necessario dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (articolo 321 del BGB). Per i contratti relativi alla produzione di beni non fungibili (prodotti realizzati su misura), potremo dichiarare immediatamente il recesso. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative ai casi in cui non è necessario fissare un termine.

§ 6 Riserva di proprietà

(1) La Merce consegnata (Merce soggetta a riserva di proprietà) rimane di nostra proprietà fino al completo soddisfacimento di tutti i crediti che vantiamo attualmente o che potremmo vantare in futuro nei confronti dell'Acquirente, compresi tutti i saldi derivanti da conti correnti. Qualora l'Acquirente si comporti in modo contrario al contratto, in particolare qualora sia in mora nel pagamento, avremo il diritto di riprendere la Merce soggetta a riserva di proprietà dopo aver fissato un termine ragionevole per l'adempimento. I costi di trasporto derivanti dalla restituzione saranno a carico dell'Acquirente. La ripresa della Merce soggetta a riserva di proprietà costituisce recesso dal contratto. Anche il pignoramento della Merce soggetta a riserva di proprietà da parte nostra costituisce recesso dal contratto. Potremo procedere alla vendita o ad altra forma di realizzo della Merce ripresa. Il ricavato sarà imputato agli importi dovuti dall'Acquirente, previa detrazione di un importo ragionevole per i costi di realizzo.

(2) L'Acquirente deve trattare con cura la Merce soggetta a riserva di proprietà. Deve assicurarla adeguatamente, a proprie spese, contro incendio, danni causati dall'acqua e furto, per il suo valore di sostituzione a nuovo. Qualora siano necessari interventi di manutenzione e ispezione, l'Acquirente dovrà eseguirli tempestivamente a proprie spese.

(3) L'Acquirente può utilizzare e rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà nel normale svolgimento della propria attività commerciale, purché non sia in mora nel pagamento. Tuttavia, non può costituirla in pegno né trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. L'Acquirente ci cede fin d'ora, a titolo di garanzia e per intero, tutti i crediti verso i propri clienti derivanti dalla rivendita della Merce soggetta a riserva di proprietà, nonché tutti i crediti relativi a tale Merce derivanti da qualsiasi altra causa giuridica nei confronti dei propri clienti o di terzi (in particolare crediti derivanti da atti illeciti e diritti a prestazioni assicurative), compresi tutti i saldi derivanti da conti correnti. Accettiamo tale cessione.

L'Acquirente può riscuotere i crediti a noi ceduti in nome proprio e per proprio conto finché non revochiamo tale autorizzazione. Resta impregiudicato il nostro diritto di riscuotere direttamente tali crediti. Tuttavia, non faremo valere direttamente i crediti né revocheremo l'autorizzazione alla riscossione finché l'Acquirente adempirà regolarmente ai propri obblighi di pagamento.

Qualora, tuttavia, l'Acquirente si comporti in modo contrario al contratto, in particolare qualora sia in mora nel pagamento, potremo esigere che ci comunichi i crediti ceduti e i rispettivi debitori, informi questi ultimi della cessione, ci consegni tutti i documenti pertinenti e ci fornisca tutte le informazioni necessarie per far valere i crediti.

(4) In caso di pignoramento della Merce soggetta a riserva di proprietà da parte di terzi o di altri interventi da parte di terzi, l'Acquirente deve segnalare il nostro diritto di proprietà e informarci immediatamente per iscritto affinché possiamo far valere i nostri diritti. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare i costi giudiziali o stragiudiziali sostenuti in tale contesto, l'Acquirente ne sarà responsabile.

(5) Su richiesta dell'Acquirente, saremo obbligati a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il loro valore di realizzo superi di oltre il 10% il valore dei nostri crediti insoluti. Avremo tuttavia il diritto di scegliere le garanzie da svincolare.

§ 7 Reclami dell'Acquirente per difetti

(1) Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna oppure, qualora sia necessaria un'accettazione formale, dalla data di tale accettazione. Sono esclusi dalla garanzia la normale usura e il deterioramento naturale dei componenti.

(2) Gli articoli consegnati devono essere attentamente esaminati immediatamente dopo la consegna all'Acquirente o a un terzo da lui designato. Per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che avrebbero potuto essere rilevati mediante un'ispezione immediata e accurata, gli articoli consegnati si considerano approvati dall'Acquirente qualora non riceviamo una comunicazione scritta dei difetti entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda gli altri difetti, gli articoli consegnati si considerano approvati dall'Acquirente qualora non riceviamo la comunicazione dei difetti entro sette giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato. Qualora l'Acquirente avesse potuto rilevare il difetto in un momento precedente durante il normale utilizzo, tale momento precedente sarà determinante per l'inizio del termine di comunicazione. Su nostra richiesta, l'articolo contestato dovrà esserci restituito con trasporto prepagato. In caso di reclamo giustificato, rimborseremo i costi del metodo di spedizione più economico. Ciò non si applica nella misura in cui i costi aumentino perché l'articolo si trova in un luogo diverso da quello previsto per il suo normale utilizzo.

(3) In caso di difetti materiali degli articoli consegnati, saremo inizialmente obbligati e autorizzati, a nostra scelta da esercitare entro un termine ragionevole, a riparare il difetto o a fornire un articolo sostitutivo. In caso di due tentativi infruttuosi di adempimento successivo, ossia impossibilità, inesigibilità, rifiuto o ritardo irragionevole nella riparazione o sostituzione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto oppure richiedere un'adeguata riduzione del prezzo di acquisto. Il recesso sarà consentito soltanto qualora il difetto sia sostanziale. Un difetto dell'articolo sarà considerato sostanziale soltanto se i costi di riparazione ammontano almeno al 10% del prezzo netto di acquisto.

(4) La garanzia decade qualora l'Acquirente modifichi l'articolo consegnato o lo faccia modificare da terzi senza il nostro consenso e ciò renda impossibile o irragionevolmente difficile l'eliminazione del difetto. In ogni caso, l'Acquirente dovrà sostenere i costi aggiuntivi di eliminazione del difetto derivanti da tale modifica.

§ 8 Altre responsabilità

(1) Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGV, comprese le disposizioni che seguono, rispondiamo della violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

(2) Rispondiamo dei danni, indipendentemente dal fondamento giuridico, in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve, rispondiamo soltanto:

a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute;

b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (ossia un obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte contrattuale fa normalmente affidamento e può ragionevolmente fare affidamento). In tal caso, la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento dei danni prevedibili che si verificano tipicamente. I danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti dell'articolo consegnato sono inoltre risarcibili soltanto nella misura in cui tali danni siano normalmente prevedibili in caso di utilizzo dell'articolo conforme alla sua destinazione.

(3) In caso di responsabilità per negligenza, il nostro obbligo di risarcimento per danni alle persone e alle cose è limitato a EUR 8.000.000,00 per sinistro e, per gli ulteriori danni patrimoniali che ne derivano, a EUR 1.000.000,00 per sinistro (corrispondenti all'attuale massimale dell'assicurazione di responsabilità civile da prodotto o dell'assicurazione di responsabilità civile del fornitore), anche in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali.

(4) Le limitazioni di responsabilità di cui ai commi 2 e 3 non si applicano qualora abbiamo occultato dolosamente un difetto o assunto una garanzia relativa alla qualità della Merce. Lo stesso vale per le pretese dell'Acquirente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

§ 9 Prescrizione

(1) In deroga all'articolo 438, comma 1, numero 3 del BGB, il termine generale di prescrizione per le pretese derivanti da difetti materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia stata concordata un'accettazione formale, il termine di prescrizione decorre dalla data di tale accettazione.

(2) I termini di prescrizione sopra indicati previsti dal diritto della compravendita si applicano anche alle richieste contrattuali ed extracontrattuali di risarcimento danni dell'Acquirente fondate su un difetto della Merce, salvo che l'applicazione del termine generale di prescrizione previsto dalla legge (articoli 195 e 199 del BGB) comporti, nel singolo caso, un termine più breve. Restano in ogni caso impregiudicati i termini di prescrizione previsti dalla legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Per il resto, alle richieste di risarcimento danni dell'Acquirente ai sensi del paragrafo 8 si applicano esclusivamente i termini di prescrizione previsti dalla legge.

§ 10 Legge applicabile e foro competente

(1) Le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici tra noi e l'Acquirente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). I presupposti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi del paragrafo 6 sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si trova la Merce, nella misura in cui, secondo tale legge, la scelta del diritto tedesco sia inammissibile o inefficace.

(2) Il foro esclusivamente competente, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è il tribunale competente per la nostra sede legale di Sonnefeld, nei pressi di Coburgo, Germania. Tuttavia, avremo anche il diritto di promuovere un'azione giudiziaria presso il foro generale dell'Acquirente.